Organo interno di garanzia
NOTE INTRODUTTIVE E FUNZIONI
Previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” (D.P.R n. 249/1998), integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007 per quanto riguarda l'impugnativa delle sanzioni disciplinari, è presente, con differenti funzioni, a libello di ogni Istituzione Scolastica di Istruzione secondaria di I^ e II^e in ambito regionale.
L’Organo di garanzia dura in carica tre anni scolastici. Il suo rinnovo avviene alla scadenza oppure ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto di farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti
E’ convocato dal Dirigente Scolastico ogni volta in cui se ne ravvisi la necessità per prevenire ed affrontare conflitti in ambito scolastico o per esaminare i ricorsi connessi all’irrogazione di sanzioni disciplinari.
E’ ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche allo scopo di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa. Interviene, quale organo “Super partes”, in presenza di opinioni divergenti su fatti o problemi che coinvolgono i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti.
COMPOSIZIONE
L’Organo interno di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito da:
2 rappresentanti del Personale Docente
2 rappresentanti dei genitori
1 rappresentante del Personale A.T.A.
I componenti, titolari e supplenti, sono designati dal Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio Docenti nel caso del personale insegnante