Collegio dei Docenti

NOTE INTRODUTTIVE

Disciplinato dal Decreto Legislativo 297/1994 (Testo Unico in materia di istruzione) come integrato e modificato dalla normativa di settore emanata successivamente, è composto da tutti i docenti in servizio presso l’Istituto; è presieduto dal Dirigente Scolastico, che svolge funzioni di coordinamento e indirizzo.

 

FUNZIONI

Ha il compito e la responsabilità di programmare ed impostare l’Azione didattico-educativa, con riguardo alle peculiarità ed alle esigenze specifiche dell’istituzione scolastica, armonizzando iter e procedure adottate alle linee economico-gestionali dettate dal Consiglio di Istituto con propria delibera.

Nel rispetto della libertà d’insegnamento, garantita dall’art. 33 della Costituzione a ciascun docente, il Collegio ha potere deliberante su: 

  1. l’elaborazione del Piano Triennale dell’offerta formativa (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275);

  2. l’adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a) T.U.)

  3. l’adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri(art. 7 comma 2 lett. m e n T.U.) e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell’organizzazione scolastica(art. 2, comma 1 DM 29.05.1999 n. 251, come modificato dal DM. 19.07.1999 n. 178);

  4. la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione (art. 13 del CCNI 31.08.1999);

  5. la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni (art. 7 comma 2 lett. c T.U., art. 2 OM 134/2000);

  6. l’adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi didattici (art. 7 comma 2 lett. e T.U.);

  7. l’approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7 comma 2 D.P.R. 08.03.1999 n. 275);

  8. la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica (art. 7 comma 2 lett. d T.U.);

  9. lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.);

  10. la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio (art. 4 comma 12 CCNI 31.08.1999);

  11. l’identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;

  12. la delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento (art. 25 CCNL).

  

Formula inoltre proposte e fornisce pareri:

 

a)   sui criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e sull’orario delle lezioni (art. 7 comma 2 lett. b T.U.);

b)   su iniziative per l’educazione alla salute e contro le tossicodipendenze (art. 7 comma 2 lett. q T.U.);

c)   sulla sospensione dal servizio di docenti quando ricorrano particolari motivi di urgenza (art. 7 comma 2 lett. p T.U.).

Il Collegio dei Docenti, presente nel Consiglio di Istituto con propri rappresentanti, è articolato in “Dipartimenti” o “Ambiti” disciplinari ed elegge, al suo interno, i membri del Comitato per la valutazione del servizio del Personale docente.