Collegio Docenti

Organo composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo

Tipologia

Organo collegiale

Cosa fa

Disciplinato dal Decreto Legislativo 297/1994 (Testo Unico in materia di istruzione) come integrato e modificato dalla normativa di settore emanata successivamente, è composto da tutti i docenti in servizio presso l’Istituto; è presieduto dal Dirigente Scolastico, che svolge funzioni di coordinamento e indirizzo.

Ha il compito e la responsabilità di programmare ed impostare l’Azione didattico-educativa, con riguardo alle peculiarità ed alle esigenze specifiche dell’istituzione scolastica, armonizzando iter e procedure adottate alle linee economico-gestionali dettate dal Consiglio di Istituto con propria delibera.

Nel rispetto della libertà d’insegnamento, garantita dall’art. 33 della Costituzione a ciascun docente, il Collegio ha potere deliberante su: 

  1. l’elaborazione del Piano Triennale dell’offerta formativa (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275);
  2. l’adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a) T.U.)
  3. l’adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri(art. 7 comma 2 lett. m e n T.U.) e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell’organizzazione scolastica(art. 2, comma 1 DM 29.05.1999 n. 251, come modificato dal DM. 19.07.1999 n. 178);
  4. la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione (art. 13 del CCNI 31.08.1999);
  5. la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni (art. 7 comma 2 lett. c T.U., art. 2 OM 134/2000);
  6. l’adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi didattici (art. 7 comma 2 lett. e T.U.);
  7. l’approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7 comma 2 D.P.R. 08.03.1999 n. 275);
  8. la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica (art. 7 comma 2 lett. d T.U.);
  9. lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.);
  10. la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio (art. 4 comma 12 CCNI 31.08.1999);
  11. l’identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;
  12. la delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento (art. 25 CCNL).

Formula inoltre proposte e fornisce pareri:

  1. sui criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e sull’orario delle lezioni (art. 7 comma 2 lett. b T.U.);
  2. su iniziative per l’educazione alla salute e contro le tossicodipendenze (art. 7 comma 2 lett. q T.U.);
  3. sulla sospensione dal servizio di docenti quando ricorrano particolari motivi di urgenza (art. 7 comma 2 lett. p T.U.).

Il Collegio dei Docenti, presente nel Consiglio di Istituto con propri rappresentanti, è articolato in “Dipartimenti” o “Ambiti” disciplinari ed elegge, al suo interno, i membri del Comitato per la valutazione del servizio del Personale docente.

Sede

IC Savona IV G. - Marconi

Altri componenti

Dipartimenti

Note introduttive

I “Dipartimenti”, istituiti dal D.L.vo 297/1994 (Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione) si pongono come articolazioni funzionali del Collegio dei docenti.

Funzioni

Deputati alla ricerca , funzionali al supporto della didattica e della progettazione, essi possono costituire un efficace modello organizzativo per favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari, garantire la continuità verticale e realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica per competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze (sapere) e capacità/abilità (saper fare).

In dettaglio:

  • Individuano gli obiettivi formativi di ciascuna disciplina;
  • Valorizzano lo scambio e la cooperazione tra docenti allo scopo di innalzare la qualità dell’insegnamento – apprendimento;
  • Prevedono azioni di continuità nell’apprendimento dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria;
  • Stabiliscono i livelli minimi di accettabilità, in termini di apprendimento, che tengano conto degli obiettivi trasversali e disciplinari.

 Le aree disciplinari individuate sono: 

AREA LINGUISTICO – ESPRESSIVA: finalizzata a sviluppare negli allievi la capacità di comunicare integrando diversi linguaggi come strumento fondamentale per acquisire nuove conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo. Persegue l’obiettivo di far acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana sia a livello di produzione scritta che orale; risulta indispensabile per comprendere, relazionarsi ed esercitare pienamente la cittadinanza, insieme alla competenza comunicativa di almeno una lingua straniera necessaria alla comprensione di altre culture.

AREA LOGICO – MATEMATICA: persegue l’obiettivo principale di fornire agli studenti strumenti necessari per orientarsi nei diversi ambiti cognitivi del mondo contemporaneo. La competenza matematica richiede lo sviluppo delle capacità astrattive implicanti l’uso di modelli matematici di pensiero e di rappresentazione grafica e simbolica che consentano di individuare procedure per la risoluzione di problem-solving. Trattandosi di un campo ampio per l’acquisizione di metodi e concetti, emerge la necessità di una didattica chiara che motivi lo studente allo studio delle discipline scientifiche e tecnologiche.

AREA ANTROPOLOGICA: permette l’integrazione trasversale dei saperi che possano contribuire alla consapevolezza del sapere, saper fare, saper essere. 

Lo scopo principale del lavoro dei dipartimenti è garantire standard disciplinari e formativi comuni a tutte le classi. Nell’ottica del potenziamento di pratiche condivise, i dipartimenti provvedono anche a progettare e realizzare prove di verifica, strutturate per obiettivi di competenze.


Comitato per la valutazione del personale docente

Note introduttive e composizione 

Istituito dalla L. 107/2015 in sostituzione del "Comitato per la valutazione del servizio del personale docente", previsto dal D. Lgs. 275/1984, dura in carica tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da: 

  1. tre docenti, di cui due individuati dal Collegio Docenti ed uno dal Consiglio di Istituito;
  2. due rappresentanti dei genitori per Scuola dell'Infanzia e Primo ciclo di istruzione - per il secondo ciclo di istruzione un rappresentante dei genitori e uno degli studenti proposti dal Consiglio di Istituto;
  3. un componente esterno, individuato dall'U.S.R. tra Docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici.

Funzioni

Il comitato:

  • esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova; In questa ipotesi è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti e dal docente tutor , che provvede all’istruttoria; non è prevista la presenza di studenti e genitori.
  • individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di :- qualità dell'insegnamento, contributo fornito al miglioramento dell'istituzione  scolastica, successo formativo e scolastico degli studenti; - risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in merito al potenziamento  delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, della  collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di  buone pratiche educative e formative; - delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella  formazione del personale.
  • Ha competenza in materia di iter riabilitativi del personale docente, di cui all’art. 501 del D. Lgs. 297/1994. 

Qualora sia oggetto di valutazione un docente membro del Comitato, il Consiglio di Istituto provvederà ad indicare il nominativo di un sostituto.

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